Al fine di prevenire la commissione di reati presupposto ex d.lgs. 231/01, RENZO FAVERO SRL ha adottato un’apposita procedura definita di “Whistleblowing”.
Lo scopo della procedura è quello di istituire degli appositi, chiari ed identificati canali informativi, idonei a garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte e anonime ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico della Società.
La procedura inoltre definisce le attività necessarie per la corretta gestione delle segnalazioni da parte del comitato interno.
Ogni membro dell’organizzazione è chiamato a segnalare qualsiasi comportamento, che potrebbe sfociare nella commissione di un illecito o in una violazione rilevante del Codice Etico della Società.
Nello specifico l’oggetto della segnalazione può riguardare la violazione di una disposizione normativa europea o nazionale e/o commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice etico della Società, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l’istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.
Si ricorda che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio alla persona segnalata sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.
A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.
La procedura di Whistleblowing adottata:
Si ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle seguenti modalità: mediante l’impiego di portale internet https://audit.segnalazioni-pmi.it/