Renzo Favero service

Whistleblowing

Al fine di prevenire la commissione di reati presupposto ex d.lgs. 231/01, RENZO FAVERO SRL ha adottato un’apposita procedura definita di “Whistleblowing”.
Lo scopo della procedura è quello di istituire degli appositi, chiari ed identificati canali informativi, idonei a garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte e anonime ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico della Società.
La procedura inoltre definisce le attività necessarie per la corretta gestione delle segnalazioni da parte del comitato interno.
Ogni membro dell’organizzazione è chiamato a segnalare qualsiasi comportamento, che potrebbe sfociare nella commissione di un illecito o in una violazione rilevante del Codice Etico della Società.
Nello specifico l’oggetto della segnalazione può riguardare la violazione di una disposizione normativa europea o nazionale e/o commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice etico della Società, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
  • tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;
  • violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
  • violazioni delle procedure interne aziendali.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l’istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Si ricorda che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio alla persona segnalata sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la Società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.
La procedura di Whistleblowing adottata:

  • garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
  • tutela adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati alla segnalazione;
  • assicura per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

Si ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle seguenti modalità: mediante l’impiego di portale internet https://audit.segnalazioni-pmi.it/